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Circolare 38

Circolare sulla vigilanza degli alunni– A.S. 2024-25

CIRCOLARE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI – A.S. 2024-25

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Personale scolastico

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli artt. 2047 e 2048 cod. civ. che definiscono le responsabilità dei docenti in ordi-ne alla vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati; 

Viste le norme contrattuali vigenti e in particolar modo le disposizioni pattizie in ordine ai compiti e doveri del personale scolastico; 

Visto il D.Lgs. 165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visti gli artt. 328 e 491 del D.lgs 297/94, Testo unico sulla legislazione scolastica, rela-tivi, rispettivamente, alla 

Disciplina degli alunni e all’Orario di servizio del personale docente; 

Visto il D.Lgs N. 81/2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto il Regolamento di Istituto approvato dal C.d.I. e il Regolamento disciplinare degli studenti e delle studentesse; 

Visto il DPR 249/98, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

Tenuto conto che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico si annoverano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività del personale scolastico mediante l’adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sol-lecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono 

EMANA 

la seguente CIRCOLARE sulla vigilanza scolastica per l’a.s. corrente e sulle misure organizzati-ve di seguito riportate: 

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica 

2. Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula, al termine delle le-zioni durante il tragitto aula – uscita dall’edificio 

3. Collaboratori scolastici 

4. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti. Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione. 

5. Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori. 

6. Uscita temporanea degli alunni dalla classe. 

7. Disposizioni relative ai minori bisognosi di soccorso 

8. Uscite didattiche o i viaggi di istruzione 

9. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa 

10. Entrate posticipate 

11. Uscite anticipate 

12. Uso delle attrezzature ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CROCE” SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO Via Marco Polo 9 – FERNO (Va) Tel 0331.240260 E-mail: vaic86100r@istruzione.it Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124 ___________________________________________ 

13. Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni. 

14. Disposizioni finali. 

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 e successive integrazioni con-trattuali che, “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, per im-prorogabili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scola-resca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e successive integrazioni contrattua-li). 

2) VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO 

L’ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della prima cam-panella che permette agli alunni di raggiungere le aule (suono della seconda campanella che indica l’inizio delle attività didattiche). Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l’ingresso o la permanenza degli allievi all’interno dell’Istituzione scolastica (edificio e pertinenza) in anti-cipo sull’orario d’ingresso e dopo quello d’uscita, esclusi gli alunni che rientrano nell’eventuale elenco del prescuola e postscuola, se approvato dagli organi collegiali e organizzato dal Diri-gente scolastico o dalle Amministrazioni Comunali. Al fine di garantire il rispetto di tale disposi-zione i collaboratori in servizio provvederanno ad aprire e a chiudere i cancelli dei cortili e le porte degli edifici nell’immediatezza dell’orario di ingresso. Nella scuola primaria di Ferno il cancello di via Cinque Martiri viene aperto alle ore 7.30, come da disposizione comunale. 

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri colla-boratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio. L’ingresso nella scuola e nelle aule, così come l’uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza. A partire dalla classe quarta di scuola primaria gli alunni non autorizzati all’uscita autonoma (Legge n. 172/2017) dovranno essere consegnati direttamente al genitore o a un maggiorenne formalmente delegato. 

In assenza del genitore all’uscita o del suo delegato, trascorsi 10 minuti il docente e/o collabo-ratore provvede a contattare la famiglia. Il docente /collaboratore vigila l’alunno in attesa dell’arrivo del genitore o suo delegato. Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Dirigenza al fine di contattare la famiglia dell’alunno e, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori. Per i ritardi in orario di ingresso il docente coordinatore avviserà il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori per avviare gli opportuni adempimenti. La puntualità è un valo-re che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida per-tanto nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educa-tiva. Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e\o uscire dalle Porte di Emergenza, es-sendo la loro destinazione di altra natura. L’obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 mi-nuti prima del suono della campana (prima campana), che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quella ora. 

Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l’attività scolastica nel suo complesso, com-prese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare coordinandosi con i docenti sia durante l’ingresso, sia durante l’uscita degli studenti e collaborare durante le fasi di uscita degli allievi e di consegna degli stessi ai genitori, ove previsto. 

Una particolare attenzione andrà prestata alla vigilanza delle scale ove presenti. Sebbene le stesse appaiono del tutto a norma in termini di altezza e distanziamento tra i ferri verticali, oc-corre sempre tenere presente il rischio che l’alunno/a possano arrampicarsi e sporgendosi pre-cipitare nella tromba della scala. Al fine di evitare tale eventualità collaboratori scolastici e do-centi in servizio adotteranno ogni misura precauzionale e ogni attività di vigile controllo dello spostamento degli alunni in prossimità delle scale e ancor più nell’uso delle stesse. Quest’ultimo deve essere sempre consentito solo con accompagnamento e/o con controllo visi-vo di prossimità in relazione all’età e alla capacità dell’alunno/a di accettare il richia-mo/disposizione alla precauzione (non arrampicarsi, non sporgersi, usare le scale sempre lato muro, ecc.). I referenti di plesso cureranno una idonea organizzazione e diffusione di buone prassi tra gli operatori (docenti e collaboratori). 

I collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilare sugli alunni quando escono da soli dall’aula. 

I docenti nella loro autonomia organizzativa possono valutare l’accompagnamento ai servizi dell’intera classe in diversi momenti della giornata. 

3) COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l’art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni nei periodi immediata-mente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita dalla stessa. È compito precipuo dei collaboratori sco-lastici vigilare le porte di ingresso, gli atri, le scale, i corridoi, le palestre e i bagni ecc., ope-rando attivamente per rimuovere ogni rischio e impedimento. 

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei do-centi, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far grava-re solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assi-cureranno la vigilanza. I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o dei cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i col-laboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai re-sponsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico e in caso di assenza delle figure precedenti agli Uffici di Segreteria. 

In mancanza dell’insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo per ore/giorni, e fino al momento in cui entrerà in servizio l’insegnante supplente, i responsabili di sede adotte-ranno tutte le misure più idonee a contenere i rischi connessi alla mancata vigilanza (per es. impiego di docenti con ore a disposizione, sdoppiamento della classe, ore eccedenti, ecc.). Nel caso di un elevato e improvviso numero di docenti assenti, con carenza di soluzioni ordinarie, il responsabile di sede può ricorrere anche all’impiego del personale ATA adoperandosi per la normalizzazione della situazione nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile. Qualo-ra un docente inizi il servizio durante un’ora intermedia, o abbia avuto un’ora libera, deve es-sere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio al suono della campanella. Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell’ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più ce-lere possibile. I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano la-sciato l’aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l’osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all’istituzione scolastica. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità per garantire il di-ritto allo studio, considerato sempre il criterio di affollamento delle aule), per assenza improv-visa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segne-rà i nominativi degli alunni “ospiti” sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione. 

5) VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE 

La ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione si effettua in classe, salvo autorizzazione all’uso di cortili e spazi esterni, e dura non più di quindici minuti e sarà effettuata in modo da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i col-laboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. Nello speci-fico, se è previsto il cambio dall’orario delle lezioni, durante la pausa di ricreazione sarà il do-cente dell’ora in cui ricade l’intervallo a sorvegliare sulla classe, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per neces-sità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affi-dare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati prelimi-narmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici, lungo i corridoi o in caso di necessario spo-stamento dell’insegnante dalla classe. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo, salvo diverso parere del docente che ne conosce l’affidabilità e livello di autonomia. Le aule, che ri-mangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale senza esigenze didattiche e organizzati-ve, ecc.). Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolasti-ci, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi. 

6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI 

Al fine di regolamentare il tragitto dall’aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di com-presenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia or-dinato, disciplinato e sicuro. 

In tale attività, se ritenuto necessario/opportuno, l’insegnante può coinvolgere i collaboratori scolastici. 

7) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE 

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. I collaboratori sco-lastici vigileranno sugli alunni che percorrono i corridoi o le scale per recarsi ai servizi igienici. Tale vigilanza dovrà assumere la forma di accompagnamento in relazione ai bambini dell’infanzia e agli alunni del primo anno di scuola primaria se giudicati dagli insegnanti ancora non autonomi e responsabili. 

Si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività di-dattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici prima dell’inizio delle lezioni o alla fine delle stesse. Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l’allontanamento degli allievi dall’aula, con espresso divieto di procedere all’allontanamento di allievi dall’aula per motivi disciplinari.

8) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO” 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 

9) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche ed i viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, “almeno un accompagna-tore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di un’unità per classe (e comunque fino ad un massimo necessario o opportuno) può essere disposta dal dirigente sco-lastico su espressa e motivata richiesta dei docenti accompagnatori, sempre che ricorrano ef-fettive esigenze connesse con il numero degli studenti. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un accompagnatore – in aggiunta al numero di ac-compagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili. 

10) VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA. 

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servi-zio eventualmente coadiuvati dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL. Ciascun do-cente, in orario di servizio a seconda del turno disposto, deve accompagnare la propria sezio-ne/classe e vigilare affinché, durante il tragitto, gli alunni assumano un comportamento disci-plinato. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono lasciare l’aula tutti insieme, vigi-lati dal docente in servizio. Per nessuna ragione gli alunni devono accedere al servizio mensa prima o senza docente accompagnatore/collaboratore scolastico. Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scola-stici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti. Non è consentito uscire dalla mensa per recarsi ai servizi (salvo casi urgenti), prima che il gruppo abbia concluso il servizio mensa e abbia fatto rientro in sezione/aula accompagnato dal personale docente. Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio-mensa o dopo, salvo casi di ur-genza, ma sempre vigilati nei loro spostamenti da un collaboratore scolastico. 

11) ENTRATE POSTICIPATE 

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi al-la frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di n. 5 ritardi ravvicinati (come da Regolamento d’Istituto Titolo VII – Capo II – art. 8) il docente è tenuto ad informare il Dirigente scolastico. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Sco-lastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. 

12) USCITE ANTICIPATE 

Il docente consentirà l’allontanamento dalla classe, affidando l’alunno al collaboratore scolasti-co, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro, pre-via firma sull’apposito registro. Il docente in servizio nell’ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare sul registro elettronico l’uscita anticipata. Ogni uscita anticipata che abbia caratte-re di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. 

13) USO DELLE ATTREZZATURE 

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. n. 81/2008 a tutela dei soggetti nell’am-biente lavorativo dal momento che all’interno di ambienti laboratoriali gli studenti sono assimi-lati a lavoratori. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

Vigilare sull’incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, du-rante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; 

Informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori; 

Informare gli alunni su eventuali rischi connessi all’uso delle attrezzature e dei materia-li, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; 

Informare e discutere con gli studenti il regolamento d’uso del/dei laboratorio/i utilizza-to/i; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le di-sposizioni ricevute; 

Verificare l’idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; 

Valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visi-bilmente rilevabili; 

Controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo 

– didattiche della scuola; 

Rispettare i Regolamenti dei luoghi laboratoriali. 

In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che so-no di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scola-stici segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica. 

14) NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, FAMIGLIE, UTENTI ESTERNI 

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso a scuola. 

I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati. 

I genitori possono incontrare i docenti e il Dirigente Scolastico previo appuntamento. 

I docenti non possono sostare nei corridoi per parlare con i genitori o altri utenti durante l’orario delle lezioni in quanto questo costituirebbe un disturbo al normale svolgimento dell’attività didattica delle diverse classi e potenziale violazione della privacy delle famiglie e degli alunni. 

L’accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato, 

– L’accesso alla scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore scolastico che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute in-formazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico. 

in caso di situazioni urgenti, lo stesso riferirà agli interessati per ricevere adeguate indi-cazioni operative. 

15) DISPOSIZIONI FINALI 

È vietata la presenza nei locali dell’Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle at-tività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsi-voglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori e/o addetti comunali, ecc., deve essere limitata al periodo di tempo ne-cessario e nel rispetto delle norme sulla sicurezza. 

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l’ingresso degli studenti e dopo l’uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre parti-colarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici (da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00), affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Flora Gesumina Marasciulo 

 

Documenti

108 vigilanza alunni

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