TITOLO VII
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE
- • La scuola è un luogo di istruzione, educazione e socializzazione, dove si instaurano rapporti di collaborazione e ri-spetto reciproci nell’ambito dei diversi compiti e funzioni.
- • Il rispetto dell’orario e la regolarità della frequenza sono garanzia di un proficuo lavoro comune.
CRITERI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
Art. 1. Possono essere iscritti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo tutti gli alunni e le alunne i cui genitori lo richiedano, indipendentemente da bacino d’utenza e dalla località di resi-denza.
Art. 2. Nel caso gli alunni e le alunne richiedenti l’iscrizione risultassero in numero maggiore ri-spetto alla capienza d’accoglibilità effettivamente consentita dall’assegnazione di perso-nale in organico, fatta salva la precedenza assoluta degli allievi già frequentanti, l’iscrizione sarà accolta con i seguenti criteri ordinati in priorità:
2.1 – alunni e alunne residenti nel Comune sul cui territorio sorge il plesso/sede scola-stico ( il Comune di Samarate per la Scuola dell’Infanzia di Cascina Elisa, l’abitato di Ferno per le Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ferno e gli abitati di San Macario e Cascina Elisa per le Scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado di San Ma-cario):
2.1.a) – alunni e alunne con certificazione di disabilità;
2.1.b) – alunni e alunne di età anagrafica maggiore;
2.1.c) – alunni e alunne con fratelli/sorelle frequentanti la scuola richiesta;
2.1.d) – alunni e alunne con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto;
2.1.e) – alunni e alunne appartenenti a famiglia monoparentale;
2.1.f) – alunni e alunne con entrambi i genitori che lavorano;
2.2 – alunni e alunne residenti nel territorio di competenza di questo Istituto Compren-sivo: precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f);
2.3 – alunni e alunne non residenti nei Comuni di competenza di questo Istituto Com-prensivo, ma che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti in uno dei plessi scolastici dell’Istituto;
2.4 – alunni e alunne con genitori che lavorino nel Comune sul cui territorio sorge il plesso scolastico; precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f);
2.5 – alunni e alunne residenti nei Comuni confinanti con il territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo: precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f);
2.6 – alunni e alunne residenti in altri Comuni: precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f).
Art. 3. A parità di condizioni, viene applicato il seguente criterio di priorità: ordine decrescente di età.
Art. 4. La configurazione delle sezioni della scuola dell’infanzia si considera consolidata al 31 dicembre; oltre tale data non si potrà procedere ad inserimenti di nuovi iscritti, fatte salve eventuali esigenze pervenute dai servizi sociali comunali.
Art. 5. Mantenimento dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia: in caso di assenza continuativa superiore a 15 giorni e/o di frequenza saltuaria, che non raggiunga i 30 giorni nel periodo compreso dall’avvio delle attività scolastiche al 31 dicembre, qualora le assenze risultino ingiu-stificate, si provvederà all’annullamento dell’iscrizione.
Per l’accoglienza di alunni anticipatari alla Scuola dell’Infanzia:
– la domanda di iscrizione alla scuola dell’Infanzia di Cascina Elisa degli alunni richie-denti anticipatari viene ammessa;
– l’ammissione alla frequenza degli alunni e alunne anticipatari è vincolata al compi-mento del terzo anno di età.
Personale scolastico